Incentivi per case “ecologiche”: come comportarsi?

aprile 30, 2010 on 12:11 pm | In Guida per la casa, Vetrina immobiliare | No Comments

Il Decreto 26 marzo 2010, provvedimento che ha introdotto gli incentivi per case ecologiche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

Per l’acquisto di immobili di nuova costruzione è previsto:

  • un contributo per un importo pari a 116 euro a metro quadrato (con un massimo di 7mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all’allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  • un contributo per un importo pari a 83 euro al metro quadro (con un massimo di 5mila euro) per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all’allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per usufruire degli incentivi le prestazioni energetiche degli immobili devono essere certificate da un soggetto accreditato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Per ottenere il contributo, il preliminare di compravendita deve essere di data certa successiva al 6 aprile 2010 e la stipula del rogito deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2010.

Non pare al momento possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare. Gli elementi che appaiono indispensabili da riportare nel contratto preliminare sono la “superficie utile” dell`immobile acquistato (al fine della determinazione dell’incentivo) e alcune “garanzie” a tutela dell’acquirente:

a.                la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;

b.                che l’immobile possiede i requisiti energetici previsti dal decreto;

c.                che l’immobile è di nuova costruzione;

d.                che il venditore si impegna a procurare l’attestato di certificazione energetica e a svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo.

Ricordiamo, infatti, che la prenotazione del contributo spetta al venditore che deve essere munito del preliminare e dell’attestato di certificazione energetica.

L’acquirente (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) dovrà trasmettere la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione e dell’attestato di certificazione energetica.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una circolare esplicativa che è qui disponibile per il download.

Incentivi per l’efficienza energetica: i requisiti

 Per usufruire degli incentivi previsti per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, che andranno prenotati dal venditore e riscossi dall’acquirente, il preliminare di compravendita deve essere stato registrato dopo il 6 aprile 2010 e il rogito non oltre il 31 dicembre 2010 . Non pare possibile stipulare direttamente il rogito senza aver stipulato il contratto preliminare.
Chi avesse stipulato un preliminare fino al 6 aprile senza registrarlo, dunque, potrebbe scegliere di rifarlo – con data certa successiva – per poter beneficiare del contributo.
Chi invece l’avesse registrato (agendo correttamente) sarebbe escluso dal beneficio: ma ci sarà senz’altro chi tenterà di stipularne un altro anche in questo caso, magari variando alcuni elementi minimi del contratto.
Nel contratto preliminare occorre indicare la «superficie utile» dell’immobile acquistato (e cioé la sua superficie calpestabile) e, a garanzia dell’acquirente, occorre pure che il venditore garantisca quanto segue:
a) la fissazione della data del rogito non oltre il 31 dicembre 2010;
b) la costruzione dell’immobile in modo che esso abbia i requisiti energetici richiesti dalla normativa;
c) il fatto che l’immobile è di nuova costruzione e non sarà stato utilizzato da nessuno prima del rogito;

d) di procurare l’attestato di certificazione energetica e di svolgere le pratiche di corretta prenotazione del contributo presso le Poste entro 20 giorni precedenti alla data di stipula del contratto definitivo.
Se dunque la prenotazione del contributo spetta al venditore (e questi, per prenotarlo, deve essere munito del preliminare e dell’attestato di certificazione energetica) è l’acquirente a dover compiere le mosse successive per riscuotere il contributo (in altri termini, il prezzo di vendita non viene abbassato in misura pari al contributo, in quanto quest’ultimo verrà riscosso direttamente dall`acquirente posteriormente al rogito).
Ebbene, l’acquirente dovrà trasmettere alle Poste (entro i 45 giorni successivi alla stipula del rogito) la copia autentica del contratto, munita di estremi di registrazione. E’ necessario che, nel contesto di quest’ultimo, sia confermata la volontà dei contraenti di richiedere il beneficio a favore dell’acquirente e che, a tal fine siano indicati: i metri quadrati di superficie utile dell’immobile compravenduto; il fatto che si tratti di un immobile nuovo e mai usato da nessuno; gli estremi di registrazione del contratto preliminare; gli estremi dell’avvenuta prenotazione del contributo. E’ pure necessario che al contratto sia allegato l’attestato di certificazione energetica, e ciò anche nelle Regioni che non lo impongono come obbligo di compravendita.

Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

aprile 30, 2010 on 10:41 am | In Bordighera News, Guida per la casa, Vetrina immobiliare | Comments Off

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 26 marzo 2010Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. (10A04297) (GU n. 79 del 6-4-2010 )

 Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell’art. 2, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all’acquirente è subordinata alla sussistenza dell’attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.

A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all’art. 4. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell’ottenimento dei contributi, deve essere allegato l’attestato di certificazione energetica.

Entro quarantacinque giorni dalla stipula l’acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell’atto munita degli estremi della registrazione.

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