Piano Casa Liguria: nuova legge regionale
marzo 29, 2011 on 11:06 am | In Bordighera News, Guida per la casa, Riviera dei Fiori | Comments OffCon la Legge Regionale 01/03/2011, n. 4, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 02/03/2011, la Regione Liguria ha aggiornato e rinnovato la disciplina del Piano Casa, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di intervento a disposizione, tenendo conto delle segnalazioni relative a criticità e possibili miglioramenti pervenute nella vigenza della originaria L. 49/2009 da parte di operatori, realtà territoriali ed associazioni di categoria.
Ampliamento di edifici esistenti
In primo luogo è ora consentito l’ampliamento di «volumetrie esistenti» alla data del 30/09/2009, aventi totale o prevalente destinazione residenziale e di tipologia mono o plurifamiliare, non eccedenti i 1.500 mc (il precedente limite era fissato a 1.000 mc). Previsto inoltre ora che gli interventi di ampliamento in commento possano essere realizzati anche mediante il mutamento della destinazione d’uso dei locali accessori (nuovo comma 1-bis dell’art. 3).
La definizione di «volumetria esistente», contenuta nella lettera f) del comma 1 dell’art. 2 della Legge 49/2009 come risultante dalle modifiche, è stata rivista e meglio dettagliata, ma fa sempre riferimento alla volumetria ultimata alla data del 30/06/2009, chiarendo peraltro che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
Quanto ai limiti dell’ampliamento ammissibile, sono rimasti invariati quelli già previsti dalla L. 49/2009 per gli edifici di volumetria fino a 1.000 mc, e cioè:
- per edifici di volumetria fino a 200 mc incrementi nel limite massimo di 60 mc;
- per edifici di volumetria compresa tra 200 mc e 500 mc, per la parte eccedente la soglia di 200 mc si applica la percentuale del 20%;
- per edifici di volumetria compresa tra 500 mc e 1.000 mc, per la parte eccedente la soglia di 500 mc si applica la percentuale del 10%.
Per gli edifici di volumetria compresa tra 1.000 mc e 1.500 mc è infine previsto un incremento massimo complessivo di 170 mc.
Incentivi e premialità
Rivisto anche il sistema di incentivi e premialità che prevede la possibilità di usufruire di ulteriori incrementi volumetrici in determinati casi. In particolare tra le nuove possibilità ammesse, un ulteriore ampliamento del 5% qualora vengano realizzati almeno due tra gli interventi elencati alla lettera c-bis) dell’art. 4, ed un ulteriore 3% per gli interventi su edifici residenziali posti ad altitudine superiore a 500 metri slm.
Demolizione e ricostruzione
Integralmente rivisto l’art. 6, che disciplina la possibilità di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, in relazione ai quali è stata sostituita la definizione di «edificio incongruo» con quella di «edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale».
Questi edifici, definiti dalla nuova lettera c) del comma 1 dell’art. 2, se aventi destinazione prevalentemente residenziale o assimilabili, volumetria non superiore a 2.500 mc, ed esistenti alla data del 30/06/2009, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento volumetrico fino al 35% dell’esistente, entro comunque un massimo di 700 mc di incremento complessivo.
La ricostruzione può avvenire nel medesimo sito, ora definito dalla lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 2 come «la porzione di terreno circostante l’edificio e in proprietà del proponente alla data del 30 giugno 2009, di estensione non superiore a 25 metri rispetto al sedime originario dell’edificio», ovvero anche in altra area idonea a soddisfare le esigenze di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, previa sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o approvazione della disciplina urbanistica ad esse relativa.
Applicazione e vincoli
In primo luogo è stato prolungato il termine massimo di applicabilità della legge sul Piano Casa, ora previsto al 31/12/2013, in luogo del precedente termine del 19/11/2011, mentre non è stato prolungato il termine a disposizione dei Comuni per escludere parti del proprio territorio dall’applicazione delle disposizioni in esame, scaduto il 04/01/2010.
Resta invece pressoché invariato il regime dei titoli edilizi previsti:
- denuncia di inizio attività (DIA) per gli interventi di ampliamento;
- permesso di costruire per gli interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi di ampliamento relativi ad edifici rurali di valore testimoniale parzialmente distrutti, subordinato a convenzione con il Comune.
Quanto infine alle esclusioni, prevista l’applicabilità del Piano Casa agli edifici parzialmente condonati con la Tipologia 1 («Opere realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici»), contrariamente a quanto previsto in precedenza ed espressamente specificato dalla Circolare del 12/01/2010.
In questi casi le relative volumetrie sono computate ai fini della determinazione dell’entità della volumetria esistente, ma devono essere sottratte ai fini del computo dell’ampliamento realizzabile.
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