Si trasferisce all’acquirente la detrazione al 36%
aprile 1, 2009 on 6:23 am | In Guida per la casa, News | No CommentsL’Ance conferma che ai fini della detrazione Irpef del 36%, (art. 2, comma 15, della legge 203/2008) le rate di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore si trasmettono per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica, non solo in caso di cessione dell’intero immobile ristrutturato, ma anche qualora l’acquirente di una quota della proprietà diventi proprietario esclusivo dell’immobile oggetto degli interventi.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 77/E del 24 marzo 2009, in cui viene affrontata nuovamente l’ipotesi di trasferimento delle quote di detrazione Irpef del 36%, nel caso di cessione di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione agevolati.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia chiarisce se, a seguito della cessione di una quota di proprietà di un immobile residenziale, su cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione per cui si sta fruendo della detrazione Irpef del 36%, il venditore possa continuare a valersi del suddetto beneficio o, se, invece, le rate residue si trasferiranno di diritto in capo all’acquirente, che diventerà proprietario esclusivo dell`immobile…
da newspage.it
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marzo 23, 2009 on 9:13 am | In English version, Eventi, News | Comments Off
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marzo 23, 2009 on 4:18 am | In English version, News, Riviera dei Fiori | No CommentsFrom ‘Capo Cervo’ to the French border, bays, ports and marinas give place, at 300 m altitude, to valleys and mountain peaks. A universe of colors, shapes and places to discover for whoever wants to relax and at the same time try a new interesting culture.
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Preliminare:chiarite le alternative in caso di inadempimento.
marzo 13, 2009 on 4:33 pm | In Guida per la casa, News | Comments OffIn caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, la parte non inadempiente può chiedere in giudizio la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti oppure può chiedere il recesso dal contratto e il trattenimento della caparra confirmatoria ricevuta all’atto della stipula del preliminare. Resta, però, inibito all’adempiente di convertire la domanda di risoluzione e di risarcimento in domanda di recesso e trattenimento della caparra ricevuta e questo poiché la parte inadempiente deve essere tutelata, per motivi giuridici e di equità, nei propri diritti difensivi qualora essa non sia stata posta in condizione di contraddire agli argomenti introdotti ex novo dalla propria controparte processuale. Sotto tale aspetto, la domanda di recesso e di trattenimento della caparra originariamente conseguita non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio d’appello, dovendo la stessa, se introitata, essere dichiarata inammissibile per violazione del divieto di ius novorum. Non è possibile utilizzare a sorpresa la domanda di recesso contrattuale e di trattenimento della caparra ricevuta, perché essa deve essere oggetto di contraddittorio sin dall’inizio della lite.
Corte di Cassazione, Sez. U, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 553…da Il sole 24 ore
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